Reintegrati i lavoratori vittima di “illegittima discriminazione”.

Con ordinanza n.107781 del 16 novembre 2017, il Tribunale di Roma (in persona del dottor Buonassisi) ha condannato Almaviva Contact Spa a reintegrare nel loro posto di lavoro 18 lavoratori, operatori di call center “in buond”, poiché licenziati in violazione dei criteri di scelta stabiliti, per i licenziamenti collettivi, dall’articolo 5, comma 3, legge n. 223/1991 (in applicazione della normativa ante jobs act).

Come si legge nelle motivazioni, la scelta di Almaviva, che ha complessivamente licenziato 1.666 persone nello stabilimento di Roma, “si risolve in una vera e propria illegittima discriminazione: chi non accetta di vedersi abbattere la retribuzione (a parità di orario e di mansioni) e lo stesso tfr, in spregio alle norme del codice civile e costituzionali ancora vigenti, viene licenziato e chi accetta viene invece salvato”.

La pronuncia restituisce quindi una fotografia fedele della realtà, dove è finalmente chiaro chi ha subito un ricatto e chi ha scelto di esercitarlo. Viene quindi accolto il motivo principale di impugnazione dei licenziamenti, ossia il loro carattere discriminatorio fondato sul pressante bisogno di mantenere un posto di lavoro.

Ciò è plasticamente evidenziato da una cronistoria della vicenda, che emerge dall’ordinanza di reintegra: il 21 marzo 2016 la società Almaviva avviava una procedura di licenziamento collettivo che riguardava la sede di Roma e le sedi operative di Roma, Napoli e Palermo con esuberi fino ad un massimo di 2.988 addetti. Nell’ambito degli incontri successivi con i Sindacati della categoria della comunicazione, le parti raggiungevano un accordo, il 30 maggio 2016, con cui veniva revocata la procedura di licenziamento collettivo; pertanto, sino al 30 novembre 2016, le parti avevano convenuto di evitare qualsiasi iniziativa unilaterale nella gestione degli eventuali esuberi. Almaviva, con lettera del 5 ottobre 2016 (evidentemente prima della scadenza dei sei mesi di moratoria previsti nell’accordo di maggio) avviava unilateralmente una procedura di licenziamento collettivo che interessava le sedi di Roma e Napoli per un numero totale di esuberi pari a 2.511 lavoratori. Nella comunicazione di avvio della procedura si indicava espressamente quale motivo degli esuberi una asserita violazione da parte del sindacato degli impegni assunti nel maggio del 2016. Contrariamente a quanto affermato da Almaviva, i sindacati non si sono affatto sottratti al confronto e, soprattutto, è radicalmente falso che abbiano manifestato la loro indisponibilità a rispettare gli impegni assunti. All’esito della proposta di mediazione da parte del governo, nel verbale del 21-22 dicembre 2016: “le parti hanno, dunque, concordato sulla necessità di ricorrere alla Cigs, che verrà attivata entro il 31 dicembre 2016 sino al 7 aprile 2017”. Almaviva, a fronte della mancata condivisione delle sole Rsu della sede di Roma in merito alla necessità di un accordo sui controlli a distanza, adottava unilateralmente, nella sola sede di Roma, la decisione di risolvere i rapporti di lavoro dei dipendenti di tale sede procedendo alla gestione dei relativi esuberi dichiarati nella procedura di avvio mediante l’applicazione, per la medesima unità produttiva, dei criteri di scelta legali. Siccome solo per la sede di Napoli era stato raggiunto l’accordo anche con riguardo all’ulteriore imposizione aziendale sui controlli a distanza, la Slc Cgil richiedeva immediatamente di attivare una procedura di consultazione fra i lavoratori della sede di Roma in ordine alla disponibilità a condividere l’accordo. L’azienda “puniva” il dissenso delle Rsu rifiutandosi di attendere l’esito della consultazione tra i lavoratori sulle condizioni imposte da Almaviva per mantenere l’occupazione, dichiarando di non attribuire alcun valore alla consultazione sindacale.

Il Tribunale di Roma ha evidenziato come il comportamento di Almaviva sia stato pretestuoso, tanto più sulla base del fatto che i criteri di scelta del licenziamento collettivo sono stati applicati senza tener conto del complesso aziendale. Almaviva, infatti, vista la generale fungibilità dell’attività dei lavoratori dei call center, avrebbe dovuto operare la scelta degli esuberi sulla totalità delle sedi, e la circostanza che solo la sede di Roma sia stata colpita è testimonianza del fatto che le vere ragioni del licenziamento risiedevano nel rifiuto, da parte del sindacato, di subire il ricatto occupazionale ed accettare l’accordo imposto dall’azienda.

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