La giudice del lavoro Anita Maria Brigida Davia del Tribunale di Firenze, il 24 novembre scorso, ha depositato l’ordinanza di accoglimento del ricorso per condotta antisindacale presentato un anno fa da Nidil, Filcams e Filt di Firenze contro Deliveroo. Non sappiamo se questa nuova vittoria nella lunga tenzone legale contro le multinazionali del food delivery sarà quella decisiva o bisognerà aspettare le prossime. Ad ogni modo l’ordinanza che condanna Deliveroo ha senz’altro affondato il ccnl pirata sottoscritto da Ugl rider e Assodelivery, già duramente colpito dalle sentenze di Bologna e Palermo.
Poco più di anno fa infatti Assodelivery aveva tentato di aggirare l’entrata in vigore della nuova normativa, sottoscrivendo un sedicente contratto nazionale rider che aspirava a conservare l’abuso fino ad allora perpetrato. Infatti gli elementi cardine della finta autonomia e della paga a cottimo rimanevano invariati, con l’introduzione di una paga minima oraria, parametrata sui minuti di consegna, che sarebbe risultata così bassa (18 centesimi al minuto, mediamente 3 euro a consegna) da non superare le precedenti tariffe definite dall’algoritmo in base agli “equilibri” di mercato, sempre più volutamente squilibrati a favore della multinazionale dal sovrannumero di rider reclutati.
Se il Tribunale di Bologna aveva per primo accolto il ricorso gemello, estendendo di fatto la copertura dell’articolo 18 anche alla tutela collettiva dei lavoratori eterorganizzati, il Tribunale di Firenze ha sancito l’Ugl Rider quale sindacato di comodo, ovvero “vicino” agli interessi datoriali, sulla base di ben cinque elementi indiziari (la trattativa segreta e parallela, l’assenza di momenti di confronto con i lavoratori e di vertenze sul settore, i contenuti del contratto non esattamente vantaggiosi, le elargizioni al sindacato firmatario in termini di risorse e permessi).
Il giudice, nel riconoscere l’antisindacalità, ha ordinato a Deliveroo di disapplicare il ccnl Ugl Rider e porre in essere le procedure di consultazione e confronto previste dall’articolo 6 del Ccnl terziario, distribuzione e servizi, nonché le procedure di informazione e consultazione di cui alla legge 223/91, considerati i potenziali licenziamenti collettivi imposti dalla piattaforma ai non firmatari.
In relazione a questo ultimo aspetto, per la prima volta un tribunale italiano ha fatto sua la nozione comunitaria di “worker”, superando la dicotomia tra lavoro subordinato e autonomo, ed estendendo le principali tutele collettive anche a quella crescente zona grigia di lavoro post fordista riferito in maniera estensiva a “colui che fornisce per un certo periodo una prestazione a favore di un altro soggetto e sotto la direzione di questi, in cambio di una retribuzione”.
Di fatto per la prima volta questa sentenza estende in maniera esplicita all’area del lavoro non standard le tutele sui licenziamenti collettivi e le relative procedure di consultazione, dichiarando in conseguenza nulli i recessi subiti dai ciclofattorini che non avevano voluto sottoscrivere il contratto Ugl Rider, a sostegno dei quali Nidil Cgil di Firenze ha impugnato il licenziamento.
Quella del giudice del lavoro è pertanto una ordinanza molto potente sul piano del merito e del ripristino della civiltà giuridica, che peraltro va nella direzione da noi indicata con la Carta dei Diritti universali del lavoro. Ciononostante la principale domanda che da sindacalisti è necessario porci dopo ogni articolo 28 vinto è: “Da domani avremo armi in più per affermare i diritti di chi rappresentiamo? O si tratta solo dell’ennesima medaglia?”.
La risposta dipenderà da quanto sapremo cogliere le indicazioni dell’ordinanza per articolare la nostra iniziativa sindacale utilizzando tutti gli strumenti a disposizione; alzare il livello di pressione sull’azienda, e aumentare la partecipazione dei lavoratori. Quello che ci dice il Tribunale di Firenze è che i rider, in quanto eterorganizzati, godono di tutti i diritti sindacali. Non possiamo che riconquistarli esercitandoli fino in fondo, e marcando in maniera serrata l’azienda affinché la cessazione del contratto Ugl diventi effettiva, e porti ad un vero negoziato per applicare il Ccnl di settore.
Nel frattempo una prima cosa è successa: i rider “ribelli” estromessi dalla piattaforma sono già stati riattivati, e attendiamo l’esito dei loro ricorsi sulla riqualificazione del rapporto di lavoro e il licenziamento illegittimo.
Sicuramente questa sentenza immette carburante a una vertenza lunga e faticosa che, dopo la svolta di Just Eat, sembrava nuovamente arenata di fronte al muro di gomma delle multinazionali. Anche il nostro sindacato viene premiato, per la determinazione e la coerenza dimostrata in una battaglia che non è solo dei ciclofattorini, ma strategica per il futuro del lavoro. La meta appare oggi davvero più vicina.